Pubblicato il decreto sull’utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 .

Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.

Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L’installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:

Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari

I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).

Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo

Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l’uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore

Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

 

Commenti

  1. NONNOCICLISTA:

    Ricapitoliamo:
    1) ingombro trasversale, 30 cm in più per lato oltre gli specchietti retrovisori. ...
    Non oltre gli specchietti, 30 cm oltre le luci di posizione

    Art. 164 comma 3 del CdS (richiamato nel decreto):
    3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
  2. Alla fine confermato tutto quello che avevo saputo in anteprima da un funzionario della MCTC e riportato sull'altro post.

    Comunque ormai il 70% dei portabici da portellone che coprono le luci non sono più installabili.

    Questa è stata alla fine un sacrificio che gli stessi Costruttori hanno accettato di buongrado.

    La circolare praticamente gli consente di legittimare la vendita di prodotti più costosi e con maggior guadagno.

    A novembre parlando con PERUZZO ho avuto conferma che loro per soddisfare l'utenza italiana comunque immetteranno sul mercato alcuni modelli non da gancio traino, ma fra barra con fanali e soprattutto delle cinghie che rispondano ai requisiti CE di resistenza al carico omologati secondo UNECE 26 non costeranno sicuramente come adesso, contando poi la necessita di predisporre la presa 7/13 poli sul veicolo che richiede su quasi tutte le vetture l'utilizzo di cablaggio e centralina di interfaccia e un prodotto che andrà morire.

    Quindi per ricapitolare:

    L'utilizzatore deve comunque spendere per mettersi a norma
    Il MIT incassa i soldi per le targhe e i versamenti per i collaudi degli eventuali ganci
    Il MEF incassa i soldi per le eventuali sanzioni
    I Costruttori di portabici incassano soldi per i nuovi modelli omologati secondo UNECE 26 e quelli da gancio più costosi
    I Costruttori di ganci traino incassano dalla vendita dei ganci e degli impianti elettrici

    Oltretutto con in vincolo della larghezza a 30 cm dalla luce di posizione posteriore molte utilitarie sono tagliate completamente fuori dai giochi per entrambe le soluzioni.

    Tutto nella norma ....... :laughing: o_O :(

    P.S. ultima parte è una polemica inutile perché dovevamo comunque allinearci alla UE (dove quasi tutte le macchine vengono vendute con il gancio traino di serie"
  3. NONNOCICLISTA:

    2) il ns CDS prevede una lunghezza della auto , ctg M1, se non erro , di 7 metri. La sagoma longitudinale dell'auto la si può variare usando luci e targhe ripetitrici, quindi tecnicamente diventa più lunga se si monta il portabici da gancio traino con ripetizioni di luce targa, quindi niente cartelli? Se invece monta portabici da portellone senza luce targa ripetuta, la sagoma rimane quella della ditta costruttrice e servono i cartelli?
    Vengono trattati come carichi sporgenti indivisibili entro il 30% della lunghezza totale ma siccome ci sono le luci ripetute all'estremità più estrema non serve cartello bianco strisce rosse.

    La macchina con portabici da portellone che non copre le luci posteriori e la targa deve installare il cartello carichi sporgenti.
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