Pubblicato il decreto sull’utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 .

Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.

Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L’installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:

Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari

I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).

Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo

Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l’uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore

Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

 

Commenti

  1. Enri:

    sì è vero, ma della bici esterna non credo sia da considerare il manubrio altrimenti saremmo subito oltre il metro
    Come già dice @Kostola se sporge posteriormente dai fanali, sporge, anche se è solo il manubrio che esce.
  2. I portabici da portellone cinesoni che io chiamerei per il loro vero nome e cioè degli acrocchi "appendi bici" quelli coprono tutti ma proprio tutti la targa e qui non ci piove che siano illegali, però lasciano visibili le luci posteriori.
    I portabici da portellone seri al contrario lasciano libera la targa che quindi risulta ben leggibile ma di contro hanno il problema che le ruote della bici coprono le luci sebbene siano comunque ben visibili attraverso i raggi delle stesse.
    Quindi morale della favola il nuovo decreto dice che le luci devono essere "visibili" e in questo caso lo sono anche se a modo loro, ma lo sono.....
    In conclusione c'è da stare tranquilli o no?!!....
  3. BikesOne:

    I portabici da portellone cinesoni che io chiamerei per il loro vero nome e cioè degli acrocchi "appendi bici" quelli coprono tutti ma proprio tutti la targa e qui non ci piove che siano illegali, però lasciano visibili le luci posteriori.
    I portabici da portellone seri al contrario lasciano libera la targa che quindi risulta ben leggibile ma di contro hanno il problema che le ruote della bici coprono le luci sebbene siano comunque ben visibili attraverso i raggi delle stesse.
    Quindi morale della favola il nuovo decreto dice che le luci devono essere "visibili" e in questo caso lo sono anche se a modo loro, ma lo sono.....
    In conclusione c'è da stare tranquilli o no?!!....
    Secondo me (quindi zero) se copri qualcosa lo devi ripetere. Avevo una Multipla con portabici al portellone posteriore, avendo la targa molto bassa restava completamente visibile mentre i fanali erano parzialmente coperti dalle ruote per cui ho fatto mettere una presa luci su cui collegavo una barra che, oltre alla tabella per i carichi sporgenti aveva anche i fanali ripetitori.
    Sistema utilizzato per 16 anni senza il minimo problema.
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