le ebike, diversamente dalle bici muscolari, rientrano nella definizione di "macchine" e come tali oggetto di certificazione e marcatura CE.
la modifica, teoricamente, è vietata se altera le condizioni di sicurezza, ma in realtà non comporta alcuna conseguenza per l'utente se non l'assunzione di responsabilità per la modifica effettuata.
Ad esempio: se la bici prende fuoco per un problema palese al motore e cagiona un danno grosso, quale proprietario della bici ne rispondo io. Ma se non ho modificato nulla, posso citare anche il produttore, viceversa se io ho cambiato ad esempio il motore stesso o l'ho smontato e rimontato, allora la responsabilità resta mia.
Se il danno è in copertura, le assicurazioni sono costrette a risarcire i terzi, sempre. Possono solamente discuterne e verificarne l'esistenza e l'entità, ma se queste vengono confermate, devono pagare. Eventualmente possono fare rivalsa sull'Assicurato.