Pubblicato il decreto sull’utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 .

Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.

Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L’installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:

Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari

I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).

Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo

Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l’uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore

Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

 

Commenti

  1. marco:

    è stata scritta da un avvocato, quella news
    Eh ho a che fare ogni giorno con avvocati...: anche loro commettono imprecisioni credimi. Il testo della norma è lì da leggere... ;)
  2. Spacepadrino:

    Scrivono:

    "La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992."

    Dal CDS :
    [HEADING=1]Art. 164. * Sistemazione del carico sui veicoli.[/HEADING]

    3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.


    Le luci da prendere a riferimento sono quelle del veicolo e non quelle del portabici.
    Premetto che la questione non mi tocca personalmente, ma facendo l'azzeccagarbugli della situazione sentivo parlare del fatto che il portabiciclette da gancio traino poteva essere interpretato come una protesi del veicolo facente parte dello stesso ( non come un rimorchio ) e quindi una volta montato diventa parte integrante della sagoma di un unico mezzo ; altri dicevano che si sarebbero addirittura dovute oscurare le luci del veicolo . Come al solito ci sono diversi articoli da considerare ed interpretare ; mi pare positivo trattare l'argomento per poterne valutare le varie interpretazioni o sfumature ; ovviamente come in tutti i forum c'è la possibilità di fake , spesso inconsapevoli , speriamo di uscirne con idee precise o comunque "preparati" per evitare di trovarsi in contravvenzione .
  3. I portabici da portellone cinesoni che io chiamerei per il loro vero nome e cioè degli acrocchi "appendi bici" quelli coprono tutti ma proprio tutti la targa e qui non ci piove che siano illegali, però lasciano visibili le luci posteriori.
    I portabici da portellone seri al contrario lasciano libera la targa che quindi risulta ben leggibile ma di contro hanno il problema che le ruote della bici coprono le luci sebbene siano comunque ben visibili attraverso i raggi delle stesse.
    Quindi morale della favola il nuovo decreto dice che le luci devono essere "visibili" e in questo caso lo sono anche se a modo loro, ma lo sono.....
    In conclusione c'è da stare tranquilli o no?!!....
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