Pubblicato il decreto sull’utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 .

Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.

Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L’installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:

Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari

I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).

Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo

Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l’uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore

Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

 

Commenti

  1. su siti esteri ho visto che è stato abolito l'obbligo del cartello con strisce rosse per portabici su gancio di traino
    questo cartello era poi differente da quello richiesto in altri paesi UE
    comunque 30 cm sono tanti, in Svizzera sono concessi 20 cm
  2. Moebius:

    Bene, di inamovibile da parte mia non c'è nulla nel momento in cui mi viene dimostrato il contrario.
    Visto che ci siamo, a continuare a girare con la targa autocostruita (plasticaccia gialla + adesivi) sul portabici, cosa si rischia adesso?
    Converrai che nessuno si affannerà per farti spostare la targa se non vuoi:D
    Quanto alla circolazione con targa non omologata, rischi quello che rischiavi prima.
  3. NONNOCICLISTA:

    2) il ns CDS prevede una lunghezza della auto , ctg M1, se non erro , di 7 metri. La sagoma longitudinale dell'auto la si può variare usando luci e targhe ripetitrici, quindi tecnicamente diventa più lunga se si monta il portabici da gancio traino con ripetizioni di luce targa, quindi niente cartelli? Se invece monta portabici da portellone senza luce targa ripetuta, la sagoma rimane quella della ditta costruttrice e servono i cartelli?
    Vengono trattati come carichi sporgenti indivisibili entro il 30% della lunghezza totale ma siccome ci sono le luci ripetute all'estremità più estrema non serve cartello bianco strisce rosse.

    La macchina con portabici da portellone che non copre le luci posteriori e la targa deve installare il cartello carichi sporgenti.
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