Portabici da gancio traino: raggiunto accordo con il ministero dei trasporti

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Sembra che la telenovela sulla legislazione riguardante il portabici da gancio traino svolga al termine. Ecco il comunicato che ci è arrivato dal legale di Co.ra. Spa, il distributore italiano di Thule.

Si è concluso il giorno 25 ottobre scorso, il confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardo le circolari autunnali 2023 riguardanti i portabici auto da gancio traino, che avevano sollevato non poche proteste sia da parte degli utilizzatori che delle aziende produttrici e distributrici di tali accessori.

Già da tempo erano state evidenziate agli uffici tecnici preposti del Ministero, come fosse della massima importanza evitare nuove e irragionevoli limitazioni e costi per i possessori di portabici e di garantire parità di trattamento tra italiani e stranieri, come anche evidenziato e sancito dal parere del Consiglio di Stato, che aveva sospeso le circolari, per presunta violazione delle normative europee, con conseguente discriminazione dei cittadini italiani, ed al quale le principali aziende del settore si erano appellate.

I tecnici del MIT, valutando ragionevolmente le istanze di riproposizione delle circolari, hanno annunciato un imminente decreto interministeriale per semplificare le normative e definire a norma di legge, l’utilizzo di questi indispensabili ed oltremodo sicuri sistemi di carico per ogni tipo di bicicletta. Questo decreto stabilirà che per i portabici montati su gancio traino, che possono coprire targa e luci posteriori, non sarà necessaria la visita alla Motorizzazione e l’annotazione sulla carta di circolazione e gli utilizzatori dovranno solo portare la documentazione di omologazione del produttore.

Inoltre, verrà eliminato il limite di sagoma che imponeva di non superare la larghezza del veicolo, permettendo una sporgenza laterale delle biciclette fino a 30 cm per lato, con una larghezza massima complessiva di 2,55 metri, superando l’ostacolo normativo che nella sostanza non avrebbe permesso il trasporto di biciclette con entrambe le ruote montate.

Inoltre, non sarà più richiesto lo spegnimento automatico delle luci posteriori dell’auto quando si attacca il portabici. Portabici che non nascondono luci o targa rimarranno esclusi da queste nuove norme in quanto, soggetti alle regole dei normali carichi sporgenti.

Concettualmente, viene confermata l’attuale situazione, ma in modo tale che sia regolata da una norma specifica e non come stratificazione di consuetudini e/o collegamenti tra leggi e norme susseguitesi nel tempo. L’approvazione del decreto richiederà circa 45 giorni. Le Aziende e le associazioni coinvolte, si ritengono soddisfatte del dialogo con il Ministero che ha portato a questa ragionevole e logica soluzione, riconoscendo l’importanza di semplificare l’uso della bicicletta in Italia e di migliorare la sicurezza stradale senza oneri aggiuntivi per i cittadini.

Commenti

  1. conor:

    Stasera si sboccia ragazzi :D … era ora!!
    Mi fido ma meglio aspettare la conclusione per stappare, non si sa mai.
  2. Ho il pb da gancio.
    Ho targa omologata.
    Nn intendo spostare targa originale auto.se mi fottono il portabici, giro senza targa!?
    Per ora lascio quella gialla omologata
  3. ZaipherS:

    Questa che affermi come certezza in realtà non lo è. Bisogna appunto andare in giudizio. E ci vogliono prima di tutto le risorse per farlo (a meno di non avere una polizza di tutela legale, ma lavorando nel settore posso affermare con certezza che sono pochi ad averne una decente). In ogni caso le circolari è vero non sono fonte legislative e quindi non possono innovare il quadro normativo: "la loro efficacia esterna, cioè verso i non appartenenti all‟organizzazione, è solo indiretta e mediata, nella misura in cui gli organi amministrativi destinatari di tali atti li applichino nell'emanazione di atti incidenti nella sfera giuridica di terzi" (cit. OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA - MARIANNA CAPIZZI). Questo significa che nell'ambito di leggi esistenti le circolari possono definire le attività di enti e uffici e avere conseguenze sui cittadini.
    A dimostrazione di quanto sopra basta osservare tutti gli sforzi messi in campo per lottare contro le due famose circolari... e ricordare che il TAR aveva alla fine comunque confermato la loro validità in termini giuridici.
    Hai letto il testo delle circolari e il relativo quadro normativo? Evidentemente no. E fai teorie. La pratica è che le circolari non si basavano su norme vigenti e quindi foriere di atti successivi come appunto le circolari. Si basavano su una norma pensata e scritta espressameente per gli autobus. Ora non le ho sottomano per citartele ma se vai nelle discussioni dedicate le trovi. E ne estendevano (malissimo) gli effetti sugli autoveicoli. Ergo erano viziate dall'inizio. "Nulla poena sine lege" e la legge non c'era. Fossero state valide non sarebbe scoppiato il casino e non staremmo aspettando un decreto interministeriale (quello sì che ha valore, stante l'iter ecc). Spero tu non faccia l'avvocato di mestiere o che, se lo fai, tu abbia postato di fretta. Il Tar non fa leggi e spesso fa cazzate
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