Portabici

muscolare

Ebiker celestialis
10 Febbraio 2019
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Fantic XF1 Integra Carbon 160/170 720 Wh (2022)
Ho appena ricevuto il mio portabici Oris Tracc solo per scoprire che ... ho ordinato quello sbagliato, in sostanza la versione per gancio standard (700-002, che non sapevo neppure esistesse) e non quella per gancio fix4bike (710-002) che ho montato. Il portabici è questo


adatto per eMTB, molto bello e ben fatto, a livello di Thule per quanto ho potuto vedere ma non così costoso. In pratica non l'ho neppure aperto, l'ho solo tolto dallo scatolone per fotografarlo e quindi renderlo o metterlo sui vari mercatini. Chi fosse interessato pò mandarmi un PM o attendere l'annuncio nel mercatino.
 
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ritzusan

Ebiker ex novello
29 Aprile 2022
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Ne hanno discusso in precedenza.... personalmente ho preferito spendere 85 euro per quella originale, tutto gestito da chi ha montato il gancio traino.
Ok, quindi te l'hanno data anche senza presentare un libretto di un rimorchio. Ho provato a cercare in rete ma la legge sembra non essere del tutto esplicita a riguardo. Farò così anche io... Grazie
 

Cronin

Ebiker ex novello
23 Giugno 2022
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Canyon
Ringrazio tutti per i contributi finora condivisi in questo topic. Nel mio caso sono interessato a portabici da tetto (n. 2).
Mi sembra di aver capito che l'unica opzione sia il prodotto di Civi Solution.
L'unica che garantisce 30 kg di portata, altri non ce ne sono.
Avendo io due emtb da enduro con peso compreso tra 23-25 kg (con/senza batteria), non ho alternative dunque?
Specialmente volte al contenimento del costo senza perdere in sicurezza...
Grazie
 

muscolare

Ebiker celestialis
10 Febbraio 2019
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Fantic XF1 Integra Carbon 160/170 720 Wh (2022)
Argomento già sviscerato, a voler essere pignoli la targa ripetitrice non potrebbe essere utilizzata sul portabici da gancio, andrebbe spostata la targa originale. Poi tutti mettono la classica targa ripetitrice gialla (me compreso), e quasi nessuno ha quella omologata piana con cifre adesive fatta in motorizzazione (me compreso) ... Ognuno faccia le sue valutazioni ed agisca di conseguenza.
 

Gancio

Ebiker normalus
2 Aprile 2022
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Focus sam2
Ah si? Mi fai vedere quale circolare della MCTC ne deroga l'utilizzo per i portabici da gancio traino?
Basta a chiedere dove monti il gancio traino! Io l ho montato alla jeep ufficiale e mi hanno spiegato il tutto! Per una replica della targa fatta alla motorizzazione devi avere un rimorchio! E il portabici non è un rimorchio!! Ma informati bene te scusa! Fermato per di più da posto di blocco ed ero ok!! Poi fai come credi
 

Spacepadrino

Ebiker grandiosus
16 Settembre 2016
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HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Basta a chiedere dove monti il gancio traino! Io l ho montato alla jeep ufficiale e mi hanno spiegato il tutto! Per una replica della targa fatta alla motorizzazione devi avere un rimorchio! E il portabici non è un rimorchio!! Ma informati bene te scusa! Fermato per di più da posto di blocco ed ero ok!! Poi fai come credi
Lavoro solo su 8 Uffici provinciali della MCTC fra Marche, Abruzzo e Umbria, vedi tu. La Stato non fa deroghe soprattutto se deve incamerare dei soldi, che incassa per le targhe di ogni genere.
Per richiederla non serve assolutamente un rimorchio tant'è che in compagnia ne abbiamo prese sei e nessuno ha il rimorchio (Complimenti al Concessionario JEEP ufficiale molto preparato.......) ma un veicolo atto al traino, infatti viene richiesta una copia della carta di circolazione della macchina.
Poi nello specifico la targa ripetitrice serve esclusivamente per carrelli appendice con peso complessivo a pieno carico sotto 750 kg questo perchè ormai tutti gli altri rimorchi (agricoli, roulotte, semirimorchi) hanno la loro targa identificativa.

Art. 100.

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1.
Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. (Abrogato)

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. (*)

11.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Quindi la cosa più corretta come scritto sarebbe spostare la targa dall'auto al portabici per non spendere neanche un euro.

Il problema è che la legge non ammette ignoranza quindi se come sta succedendo in alcune zone a seguito dei controlli delle forze dell'ordine (solo POLSTRADA per ora fortunatamente) sono fioccati signori verbali non ci lamentiamo.

Per conoscenza sono state elevate nella maggior parte dei casi sanzioni al comma 5, ma c'è stato anche il fenomeno di turno che invece di "ringraziare" e andare via, ha pensato di "appicicarsi" con gli agenti della stradale per far valere i propri diritti di libero cittadino mal informato ...... morale della favola sanzionato anche con comma 12 e relativo fermo.

P.S. dopo 24 anni nel mondo dei veicoli pensavo di essere molto informato ma non si finisce mai di imparare soprattutto quando i ricorsi alle contravvenzioni vengono respinti.
 
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