SteFagg
Ebiker velocibus
I portabici da gancio non esistevano affatto a livello di normativa, ma in una circolare dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione (27/11/1998-prot. n.2522/4332), a un certo punto si leggeva che "Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio". Niente si diceva, però sulle luci e sulla targa, ma rimaneva il fatto che la targa ripetitrice sul portabici NON la potevi mettere. Poi, tutti giravano coi portabici da gancio e probabilmente di verbali ne sono stati fatti pochi, ma del resto anche in autostrada sfrecciano a 160 e chi gli dice nulla?Difficile che sia in contrasto con la normativa passata, visto che sui portabici da gancio su auto la normativa non c'era proprio. E per la verità non c'è nemmeno adesso. Speriamo nei ricorsi per rimediare a questo casino
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