Questo decreto disciplina le varie tipologie di targhe, ma NON identifica la targa dedicata per i portabici, al punto m (targa gialla) si continua a parlare di VEICOLI ma nessuna menzione in particolare per il portabici...ancora mancanza di chiarezza (in compenso si defiiscono vernici, colori, grado di riflettenza ecc.ecc. ecc....).
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303 - Supplemento Ordinario , n. 134
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Appendici al Titolo 3
APPENDICE 2/13
Appendice XIII - Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)
DISCIPLINARE TECNICO
0. INTRODUZIONE.
0.1. Finalità.
Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneità delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite.
0.2. Campo di applicazione.
Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici[, in prova] e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio.
1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE.
1.1. Prescrizioni generali.
Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:
a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti;
b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal
regolamento;
c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici;
d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.
Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.
1.3. Colori.
Il fondo retroriflettente deve essere:
bianco per:
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;
[b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi; ]
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
[d) le targhe in prova dei motoveicoli; ]
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;
giallo per:
g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;
h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;
[i) le targhe in prova delle macchine agricole; ]
[l) le targhe in prova delle macchine operatrici;]
m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.
1.4. Fori e spigoli.
Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.