Piemonte
3 aprile:
Punto 23, “Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non entro 200 metri della propria abitazione. Nel caso di uscita conl’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l’obbligo di documentazione agliorgani di controllo del luogo di residenza o domicilio”
3 aprile:
Punto 23, “Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non entro 200 metri della propria abitazione. Nel caso di uscita conl’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l’obbligo di documentazione agliorgani di controllo del luogo di residenza o domicilio”