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Figurati, se guardi piu dietro ho messo anche lo stralcio del foglio di istruzioni che mi hanno consegnato alla motorizzazione quando mi hanno consegnato la targa, dove è scritto di presentarsi con la bici montata, poi non so se han scritto una cazzata, ho chiesto conferma di questo e vediamo cosa mi dicono.
é palesemente una cazzata
 

andre8011

Ebiker ex novello
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sembrerebbero essere i ricorsi presentati da alcune aziende che si occupano di accessori auto
i ricorsi sono stati accolti
ne ho trovati 2
le aziende sono:
co.ra spa
al-ko srl
 

guapo73

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sembrerebbero essere i ricorsi presentati da alcune aziende che si occupano di accessori auto
i ricorsi sono stati accolti
ne ho trovati 2
le aziende sono:
co.ra spa
al-ko srl
azz pure la Alko che produce i telai dei camper ..mittici...erano coinvolti pure i portaatutto/moto per i camper
Co.ra dovrebbe distributore i Thule
 
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andre8011

Ebiker ex novello
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Pubblicato il 19/01/2024
N. 00196/2024 REG.PROV.CAU.

N. 10050/2023 REG.RIC.

stemma.jpg


REPUBBLICA ITALIANA​

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente



ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2023, proposto da


Al-Ko Kober G.M.B.H/s.r.l., Campingsportmagenta s.r.l., Edi.Car di Bove Edi Giuseppe, F.C.E. Sas di Falconeri Emanuele &C., Lima Trade S.r.l., Peruzzo s.r.l., Top Group s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Marascio, Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Amplo s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 7715 del 2023, resa tra le parti;




Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Genovese e dello Stato Stigliano Messuti;




Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che le esigenze cautelari esposte dalle appellanti possono trovare adeguata tutela, attesa la complessità e il carattere tecnico della questione controversa, nella sede di piena cognizione;

Ritenuto peraltro che, nella comparazione dei contrapposti interessi, e stante la necessità di approfondire i profili di potenziale discriminatorietà con il diritto europeo, nell’assenza della previsione di un periodo transitorio, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10050/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:





Rosanna De Nictolis, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere









L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Stefano FantiniRosanna De Nictolis
IL SEGRETARIO
 

andre8011

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Pubblicato il 19/01/2024
N. 00198/2024 REG.PROV.CAU.

N. 10042/2023 REG.RIC.

stemma.jpg


REPUBBLICA ITALIANA​

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente



ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2023, proposto da


Co.Ra. S.p.A., Aurilis Group Italia S.r.l., F.Lli Menabo' S.r.l., Fabbri S.r.l., Giorgio Berton S.r.l., Modula S.r.l., Norauto Italia S.p.A., Pg S.r.l., Zeat S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Martini, Donato Mondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7719/2023, resa tra le parti




Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Martini e dello Stato Stigliano Messuti;




-Ritenuto che l’istanza di sospensiva, nel contemperamento degli opposti interessi, avuto riguardo all’oggetto dell’attività svolta dalle ditte appellanti, sia meritevole di accoglimento anche in ragione dell’assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i potenziali profili di discriminatorietà;

-Ritenuto che le spese di lite del presente grado, in ragione dei motivi della decisione, possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10042/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:





Rosanna De Nictolis, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore









L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Diana CaminitiRosanna De Nictolis
IL SEGRETARIO
 

tostarello

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mah....molto probabile un congelamento della situazione con la sospensione della circolare, in attesa di una riscrittura o rimodulazione...non canterei vittoria.....la "guerra" è ancoa lunga.....
boh non so se la circolare al momento è sospesa, o se tale decisione sarà competenza del TAR, che deve fissare la data udienza
 

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boh non so se la circolare al momento è sospesa, o se tale decisione sarà competenza del TAR, che deve fissare la data udienza
Corretto, il Consiglio di Stato ha solo accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti in 1^ grado e sollecita il TAr nel fissare udienza per l'adozione delle misure cautelari secondo 'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Da capire quali saranno queste misure cautelari.
 
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