Allego la bozza della PEC che ho inviato io all'indirizzo
[email protected].
Ovviamente siete liberi di eliminare o modificare i vari punti e le relative domande:
Buonasera, con riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N.25891 del 6/9/2023 e successivi chiarimenti Registro ufficiale U.0030187 del12-10-2023 chiedo gentilmente alcuni chiarimenti:
Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)
A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.
Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.
Domanda 1: Alcuni modelli di portabici da gancio traino una volta montati NON occultano ne targa, ne luci laterali, ne terzo stop (cfr. foto allegati). Montando al di sopra le bici vengono invece occulatate luci e targa. Occorre recarsi al collaudo con portabici e bici montate?
Larghezza della struttura amovibile
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.
Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.
Domanda 2:
Tutte le bici moderne (corsa, trecking, Mountain Bike, e-Bike, ecc.) hanno una larghezza che varia dai 180 ai 210 cm.
Questa norma cancella quindi la possibilità di far sporgere le bici lateralmente di max 30 cm per parte come previsto dal CdS?
In tal caso segnalo che nessun utente,
anche con portabici omologato e collaudato, sarebbe in regola perchè è impossibile trasportare bici su auto anche di medie/grandi dimensioni (circa 170-190 cm) mantenendo le bici all'interno della sagoma dell'auto.
Il mio parere è che questa norma sia stata erroneamente inserita utilizzando parte del testo della Circolare relativa ai portabicicletta da installare sui veicoli di categoria M2 ed M3.
Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura
Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle
caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.
Domanda 3: La casa costruttrice della mia auto non rilascia nessuna dichiarazione in merito alla possibilità di spegnimento automatico delle luci della vettura all'inserimento del connettore del portabici. Non è chiaro se è possibile presentare in Motorizzazione un'autodichirazione del proprietario del veicolo.
Su questo punto segnalo che il Ministero dell’Interno, facendo riferimento alle suddette Circolari, ha diramato un comunicato a tutte le Forze dell’Ordine con l’invito ad applicare sanzioni in violazione dell’art. 79 del CdS a tutti gli utenti che guidano auto con portabici installati senza aver occultato i dispositivi di illuminazione originali dell’auto.
Domanda 4: Non è chiaro se occorre presentarsi al collaudo muniti di Targa Ripetitrice Omologata rilasciata dalla Motorizzazione oppure se è possibile richiederla solo dopo aver ottenuto il collaudo positivo del portabiciclette.
Domanda 5: Non è chiaro se è possibile trascrivere sulla carta di circolazione un portabici con peso proprio + portata max superiore alla portata Sv del gancio traino, prescrivendo all'atto del collaudo una limitazione di portata.
Segnalo infatti che un’auto di medie dimensioni ha portata verticale su gancio traino di 75 Kg mentre quasi tutti i portabici hanno peso proprio di circa 15-20 Kg e portata max della struttura di circa 60 Kg.
Tutti i portabiciclette riportano infatti una scheda tecnica con la quale si invitano gli utenti a calcolare il peso max trasportabile in funzione del carico verticale Sv ammesso su gancio traino ed il peso della struttura. Come specificato in tutti i libretti di istruzione dei portabiciclette, resta in capo all’utilizzatore stabilire il carico massimo trasportabile in funzione della Portata max ammessa su gancio traino, Peso proprio della struttura e Portata max ammessa dal portabici.
Domanda 6: Attualmente il mio ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente NON accetta prenotazioni per il collaudo dei portabiciclette.
Considerando che le suddette Circolari e relative linee guida NON sono state ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono quindi atti interni al MIT, è’ previsto un periodo transitorio per consentire a tutti gli utenti di mettersi in regola con le nuove norme?
Grazie